pinoprincipino Inserito: 17 agosto 2012 Segnala Inserito: 17 agosto 2012 Un saluto a tutti gli amici del Forum,devo far stampare i libretti di manutenzione,allegati G,ecc. La domanda è questa: non essendo io in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della attività ma un Ingegnere con la quale ho un contratto di partecipazione come responsabile tecnico,volevo sapere se su questa documentazione devo specificare il responsabile tecnico dell'Azienda o basta solo il timbro dell'Azienda? Un ringraziamento sentito a chi mi vorrà aiutare a risolvere questo quesito.
azeotropico Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Se nell azienda non cè nessuno che sia formato ed abbia i requisiti per svolgere determinate mansioni,l azienda non puo eseguire i lavori,quindi non può figurare.basta che comunque o il titolare o un dipendente abbia questi requisiti ovviamente validi,per firmare col proprio nome e timbro aziendale.
pinoprincipino Inserita: 18 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Grazie per avermi risposto ma penso che non sia proprio cosi l"azienda a un responsabile tecnico a capo che e un ingegnere con le abilitazioni alle lettere a-b-c-d-e-g ecc. Pertanto l"azienda puo svolgere quel tipo di lavoro
innohit Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Basta il timbro dell'azienda. In caso di verifiche vanno a verificare se l'azienda è abilitata e scopriranno che lo è in quanto uno dei soci è in possesso di tutti i requisiti e ne è il responsabile tecnico. In qualità di socio, se il responsabile tecnico ritiene che tu sia in grado, puoi andare fisicamente a fare le manutenzioni e scrivere il tuo nome sull'allegato G (c'è uno spazio in cui si può scrivere il nome del tecnico). Il responsabile rimane sempre e comunque l'ingegnere che "ti ha mandato" a svolgere il lavoro.
innohit Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Se la società è composta (credo) dall'amico pinoprincipino e dall'ingegnere, i requisiti di responsabile tecnico (al momento) li ha soltanto l'ingegnere.
azeotropico Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Io come socio o titolare posso formare un dipendente per i requisiti,il tecnico rimane la persona formata,ma io posso firmare in quanto il dipendente mi "certifica la mia azienda",tanto è vero,che solo costui può andare ad eseguire i lavori dove neccessitano di tali requisiti!!!non il socio o titolare!
azeotropico Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 E allora sui cantieri ci può essere solo l ing!!e lui può firmare perchè l ing è il tecnico abilitato,ed è colui che ha svolto i lavori. Esempio:in una centrale termica ci vuole il patentino conduzione. Io come titolare posso firmare se o io o chi per me in azienda ha tali requisiti,ma il resp.tecnico rimane l unico che può entrare in centrale ed eseguire i lavori!
pinoprincipino Inserita: 18 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Cari amici grazie per avermi risposto credo che abbia ragione innohit in quanto la mia Azienda (individuale) svolge attività di impianti elettrici e impianti speciali da 6 anni ed in particolare io il titolare, non avendo i requisiti, svolgo manualmente questi lavori e quando un lavoro richiede la certificazione di conformità viene apposto sul certificato il timbro dell'Ingegnere. Stesso discorso vale per gli impianti termici al di sotto dei 35kw dove non è richiesto un patentino ma solo in caso di nuova installazione di una caldaia per la certificazione bisogna dimostrare di avere i requisiti tecnici e pertanto solo in quel caso subentra l'ingegnere che certifica l'impianto per conto dell'azienda.ere ha L'ingegnere ha un contratto di partecipazione come richiesto dalla legge.
azeotropico Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Ok.è solo che all inizio hai scritto che non avevi i requisiti per eseguire i lavori,non per certificarli! Ma sotto i 35 kw,perchè hai bisogno dell ing per certificare??hai appena aperto?
pinoprincipino Inserita: 18 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Ciao Azeotropico sono contento che i forum come questo funzionino specie se servono a risolvere i problemi che gente come noi si ritrovano a combattere quotidianamente. volevo solo precisare una cosa: Io titolare della Azienda non ho ancora i requisiti tecnici imposti dalla legge(tutta da discutere perchè non capisco il motivo del perchè un operaio riceve l'abilitazione ad esercitare tale attività nell'arco dei 2 anni lavorativi mentre un titolare "lavoratore come l'operaio" deve aspettare 6 anni) allora la legge impone che tu abbia una persona abilitata nella Azienda o puoi fare un contratto di partecipazione con un Ingegnere(meglio vecchio ordinamento in quanto ha le abilitazione a tutte le lettere). La domanda era se sulle varie documentazioni vedi allegato "G"-libretto di impianto era necessario indicare il responsabile tecnico. Ciao a tutti.
azeotropico Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Ecco,proprio in questo esempio dell allegato G,chi va ad eseguire la pulizia della caldaia o l analisi di combustione deve essere la persona che ha i requisiti.quindi tu la fai lo stesso,ma nella parte del tecnico in basso all allegato metti il nome dell ing. È un po l esempio che facevo prima.se io titolare senza requisiti voglio fare gestione centrali termiche,devo avere in azienda qualcuno che abbia i requisiti,ma devo anche far risultare (in caso di controllo)che nelle centrali ci entra solo lui,quindi gli allegati dovrà firmarli lui.Le certificazioni invece sono cosa diversa.
innohit Inserita: 22 agosto 2012 Segnala Inserita: 22 agosto 2012 solo costui può andare ad eseguire i lavori dove neccessitano di tali requisiti!!!non il socio o titolare! Se così fosse nessun operaio o apprendista potrebbe entrare nei cantieri e realizzare un impianto. Il DM 37/08 prevede che per intervenire sugli impianti, fosse anche per cambiare un rubinetto, ci vogliono determinati requisiti che in azienda li ha il responsabile tecnico dunque tutte le persone che ci lavorano lo fanno sotto la sua supervisione e responsabilità. Il dipendente di un'azienda non ha alcun requisito, dunque se fosse come dici tu non potrebbe prendere neppure un cacciavite in mano.
azeotropico Inserita: 22 agosto 2012 Segnala Inserita: 22 agosto 2012 Che io sappia non è così per le centrali termiche!io il patentino lo presi quand ero ancora dipendente,in teoria in centrale ci potevo andate solo io e gli allegati li potevo firmare solo io.può essere che le cose siano cambiate,a me non risulta,ma tutto è possibile.sappiate che molte di queste normative cambiano di regione in regione.E comunque non si parlava di cantieri.
azeotropico Inserita: 22 agosto 2012 Segnala Inserita: 22 agosto 2012 Scusate ho fatto confusione!è tutto qua: 1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attivi- tà di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da es- si preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazio- ne di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indi- cando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, in- tendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente ri- conoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamen- te alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese.5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasfor- mazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all’articolo 4.6. Le imprese, di cui ai commi precedenti, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno di- ritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provincia- li per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.Art. 4Requisiti tecnico-professionali1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:a)diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente ricono-sciuta; diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa alsettore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un pe- riodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il pe- riodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferi- sce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.2. I periodi di inserimento di cui alle lettere e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del tito- lare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collabo- razione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
innohit Inserita: 23 agosto 2012 Segnala Inserita: 23 agosto 2012 E comunque non si parlava di cantieri. Cantieri, private abitazioni, caldaie.... di qualunque tipo di intervento si tratti a livello impiantistico è tutto discliplinato dal DM 37/08. Per la legge la manutenzione di una caldaia è equiparata alla realizzazione di una linea trasporto gas, o di un impianto idrosanitario, ovvero ci vogliono i requisiti per farlo. Se l'azienda li ha, dunque li ha il responsabile tecnico della stessa, di conseguenza tutti i dipendendi e soci dell'azienda possono svolgere tutte le attività discliplinate dalla 37/08 sotto la supervisione e la responsabilità del responsabile. Per quanto riguarda le centrali (soltanto quelle oltre i 200kw) è richiesto il patentino di conduzione, ma quello è un'altra cosa.
pinoprincipino Inserita: 23 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2012 Vi ringrazio per l'impegno nel darmi informazioni a riguardo. La legge mi è chiara gia' da tempo in quanto svolgo l'attivita' di impiantistica elettrica da 6 anni è confermo che io titolare non avevo a l'epoca i requisiti per farlo e sono stato costretto a fare un contratto di collaborazione con un ingegnere. Confermo che l'ingegnere è collaboratore solo per la mia azienda e non puo' farlo per nessun altro. Confermo che io che non ho ancora i requisiti metto le mani nelle cabine ricevitrici dove arriva la 20.000 V dall'ENEL e vanno a finire sui trafo che la trasformano a 400V. Pertanto io posso lavorare tranquillamente l'importante che sia sotto la supervisione dell'ingegnere. Aggiungo inoltre che come dice Innohit io e i miei collaboratori possiamo fare tranquillamente questo lavoro l'importante che ci sia la supervisione dell'ingegnere. La mia domanda era se sull'allegato G oltre a scrivere nella parte dove dice chi ha eseguito il lavoro il mio nome e cognome anche quello dell'Ingegnere??? Grazie ancora per tutto quello che mi potrete indicare.
azeotropico Inserita: 23 agosto 2012 Segnala Inserita: 23 agosto 2012 Ti chiedo ancora scusa se ti ho confuso le idee.che io sappia,allegato G puoi firmarlo,ma gli allegati H no.L elettrico non è il mio campo a differenza del riscaldamento.Però fino a 3/4 anni fa era come ti ho scritto prima,tant è vero che anche il mio socio ha dovuto prendere il patentino per conduzione.
innohit Inserita: 24 agosto 2012 Segnala Inserita: 24 agosto 2012 Però fino a 3/4 anni fa era come ti ho scritto prima,tant è vero che anche il mio socio ha dovuto prendere il patentino per conduzione. Probabilmente prima dell'entrata in vigore del DM 37/08, ovvero all'epoca della 46/90 le cose funzionavano in modo leggermente differente.
pinoprincipino Inserita: 25 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2012 Grazie ancora per tutte le info che mi avete dato. Per Azeotropico mi viene spontaneo dirti che non ti devi scusare con nessuno perchè i Forum servono proprio a questo. Laddove le amministrazioni preposte peccano(e peccano alla grande perchè sono bravi solo a prenderti i soldi ma quando gli chiedi informazioni non sono mai in grado di darteli) subentrano i Forum e grazie allo scambio di esperienze vissute sulla propria pelle si riescono a dare le giuste informazioni a quelle persone che iniziano l'attività e si ritrovano a combattere con il primo nemico che è la mancanza di informazioni da parte di chi è PAGATOper fare questo.
azeotropico Inserita: 31 agosto 2012 Segnala Inserita: 31 agosto 2012 Non vorrei sembrare presuntuoso,ma hi visto l'ing che si segue ISO 9001,e gli ho chiesto chi poteva entrare in centrale termica,lui mi ha risposto:solo il tecnico preparato e formato in possesso dei requisiti.questo anche per la sicurezza. Bho!!!a volte anche una semplice domanda riceve svariate risposte!!!!
innohit Inserita: 31 agosto 2012 Segnala Inserita: 31 agosto 2012 Se ti può consolare io a proposito di una certa questione sto ricevendo pareri diversi dalle varie camere di commercio della mia regione.
azeotropico Inserita: 31 agosto 2012 Segnala Inserita: 31 agosto 2012 È davvero incredibile!!!io pago questo ing,ed è giusto,quel che non trovo giusto è che magari lui si sbaglia e di conseguenza anche io sbaglio.quindi,cosa lo sto pagando a fare?per delle consulenze sbagliate? Vabbè...dopo oltre alla polemica mi sale anche il nervoso.però è vero che spesso queste cose cambiano in base alla regione,io sono emiliano,magari dalle vostre parti è diverso.e anche questo non fa altro che aumentare la confusione.
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