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Gas Fluorurati: Obbligo Di Dichiarazione Annuale Entro Il 31 Maggio Di Ogni Anno A Partire Dal 2013


Messaggi consigliati

Simone Baldini
Inserito:

Riporto pari pari una comunicazione di associazione di categoria.

L’obbligo riguarda gli operatori che detengono applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati

Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’Ambiente per il tramite dell’Ispra una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità delle emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

I gas fluorurati oggetto della dichiarazione sono quelli di cui all’Allegato I del Regolamento Comunitario 17/05/2006, n. 842

La scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale

Entro il 31/05 di ogni anno gli operatori interessati devono inviare la tramite procedura informatizzata, presente nel sito www.sinanet.isprambiente.it, la dichiarazione sui gas fluorurati.

Modello di dichiarazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14/05/2013, è stato pubblicato l’avviso che informa che nel sito

web del Ministero dell’ambiente (www.miniambiente.it) sono presenti i dati e il formato relativo

alla dichiarazione annuale, contenente informazioni riguardanti le quantità di emissioni in

atmosfera di gas fluorurati di cui all’articolo 16, comma 1 del Dpr n. 43/2012.

Nella realtà la completezza delle informazioni per la predisposizione della dichiarazione annuale e,

il programma informatizzato da utilizzare con le relative istruzioni, sono a disposizione dalla data

del 22 maggio 2013. Il tutto è rintracciabile nel sito internet sopra evidenziato.

Per la dichiarazione da fare entro il 31/05/2013, per l’anno 2012, nel sito del Ministero

dell’ambiente è stato precisato che è sufficiente compilare le sezioni 1, 2 e 3 della dichiarazione,

che va effettuata utilizzando l’apposito programma informatizzato.

Per eventuali chiarimenti sulla struttura della dichiarazione FGas e sul sistema di compilazione online

della stessa gli interessati possono scrivere a:

dichiarazionefgas[at]isprambiente.it

Per i quesiti relativi alla interpretazione della normativa di riferimento della dichiarazione FGas gli

interessati possono scrivere a:

info.fgas[at]minambiente.it

Obblighi e sanzioni applicate

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno, agli

obblighi di trasmissione delle informazioni, mediante l’apposita dichiarazione, è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni relative alla

dichiarazione annuale, in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni

di legge, stabilite con l’articolo 16, comma 2 del DPR 17/01/2012, n. 43, è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Definizione di operatore

Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento

tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento comunitario

842/2006; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato

operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento

tecnico dello stesso.

Visto quanto riportato sopra, in relazione all’identificazione dell’operatore, la normativa di

riferimento intende che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato

operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento

tecnico degli stessi.

N.B.

Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una

società esterna (tramite contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema,

la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.

Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza ad una

società esterna, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all’obbligo della

dichiarazione (rimane tuttavia la possibilità che la trasmissione delle informazioni può essere

comunque delegata alla società di manutenzione).

Quali e cosa sono i sistemi e le apparecchiature interessate

Un’apparecchiatura fissa è definita come un’apparecchiatura che di norma non è in movimento

durante il suo funzionamento. Di conseguenza non rientrano attualmente, nel campo di

applicazione della normativa, le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria usate

in tutte le modalità di trasporto.

Applicazioni fisse di refrigerazione

Le apparecchiature di refrigerazione sono progettate per raffreddare prodotti o spazi di

immagazzinamento al di sotto della temperatura ambiente. Comprendono frigoriferi e congelatori

per usi domestici, banchi per gelaterie, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di

raffreddamento per lavorazioni industriali.

Le applicazioni per le apparecchiature di refrigerazione sono molteplici: dall’uso domestico (dove

sono impiegate cariche esigue di gas, minori di 0,1 kg), alla vendita al dettaglio, fino all’uso

industriale. Le dimensioni nell’ambito di queste diverse applicazioni variano dai frigoriferi

domestici ad ampi magazzini frigoriferi, con cariche di gas fluorurati che variano appunto da meno

di 0,1 kg a parecchie migliaia di kg nella refrigerazione industriale. Rientrano nel campo di

applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati pari almeno a 3

kg.

Applicazioni fisse di condizionamento d’aria

La principale funzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria è raffreddare e/controllare

la temperatura in camere o edifici mantenendola ad un determinato livello. Le dimensioni delle

apparecchiature variano da piccole unità (per esempio unità mobili da collegare alla presa di

corrente) sino a grandi apparecchiature fisse, installate per raffreddare interi edifici come uffici o

ospedali. Le apparecchiature di condizionamento d’aria sono usate nei settori residenziale,

commerciale, pubblico e industriale.

A seconda della configurazione è possibile distinguere tra condizionamento d’aria monoblocco (nei

quali tutti i componenti essenziali sono ospitati in un unico elemento) e i cosiddetti split‐system

(nei quali i componenti essenziali di raffreddamento/riscaldamento sono ospitati in vari elementi).

Gli stabili adibiti a uffici, negozi o ospedali dispongono in genere di diversi sistemi, quali piccoli

condizionatori split e grandi impianti centralizzati, che spesso utilizzano un impianto secondario di

acqua refrigerata.

La carica di refrigerante delle apparecchiature di condizionamento d’aria varia da meno di 0,5 kg a

oltre 100 kg per i grandi impianti per uso non domestico. Rientrano nel campo di applicazione

della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.

Pompe di calore

Le pompe di calore sono macchine che utilizzano un circuito di refrigerazione per estrarre energia

da un ambiente o da una fonte di calore di scarto e fornire calore utile. Inoltre, sono disponibili

sistemi reversibili che hanno una funzione di raffreddamento oltre che di riscaldamento.

Le pompe di calore fisse sono usate sia nelle abitazioni sia nei settori commerciali e industriali per

riscaldamento e raffreddamento, per la produzione di acqua alla temperatura richiesta utilizzata

nei processi industriali, per il recupero di calore e altre applicazioni. Le pompe di calore sono

tipicamente sistemi ermeticamente sigillati con una carica di refrigerante variabile da 0,4 kg per le

pompe di calore per acqua calda fino a circa 100 kg per le pompe di calore industriali. Rientrano

nel campo di applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati

pari almeno a 3 kg.

Impianti fissi di protezione antincendio

Gli impianti fissi di protezione antincendio sono definiti come impianti in funzione o

temporaneamente fuori servizio composti da uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese

parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito e che

di norma non sono in movimento durante il loro funzionamento.

I gas fluorurati utilizzati in impianti fissi di protezione antincendio sono principalmente alcuni HFC.

Anche se l’immissione in commercio di impianti di protezione antincendio contenenti PFC è vietata

dal 4 luglio 2007, gli impianti contenenti PFC più vecchi possono ancora essere in funzione. I gas

fluorurati spengono l’incendio assorbendo il calore dalla fiamma. I sistemi che utilizzano tali gas

estinguenti sono progettati per raggiungere la concentrazione di progetto entro 10 secondi ed

ottenere una rapida estinzione delle fiamme. Ciò è fondamentale in presenza di incendi che

evolvono molto rapidamente oppure in presenza di oggetti di elevato valore. Inoltre, tali sistemi

utilizzano un minor numero di bombole, essendo gli HFC stoccati in fase liquida, e di conseguenza

occupano spazi di stoccaggio inferiori. Gli HFC sono utili quindi per la protezione antincendio in un

numero limitato ma vitale di casi in cui la velocità, gli spazi di stoccaggio e la sicurezza sono fattori

critici.

Per questo motivo, i sistemi a gas HFC sono utilizzati per proteggere gallerie d’arte, musei, archivi,

librerie, depositi cartacei, materiali elettrici ed elettronici, sale computer, impianti di

telecomunicazioni, torri di controllo del traffico aereo, ospedali, banche e così via.

Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo gli impianti con carica di gas fluorurati

pari almeno a 3 kg.

Quali sono i gas fluorurati contemplati nella dichiarazione annuale

Il Regolamento F‐Gas riguarda le apparecchiature e i sistemi fissi antincendio contenenti gas

fluorurati elencati nell’Allegato II nonché i preparati (comunemente denominati miscele)

contenenti tali gas nei circuiti di refrigerazione.

Tipi comuni di refrigeranti

Per i refrigeranti viene spesso utilizzata la nomenclatura industriale (norma ISO 817), cui si fa di

solito riferimento con un numero preceduto dalla lettera “R” (abbreviazione di “Refrigerante”),

per esempio R‐134a sta per HFC 134a. Si usano anche nomi commerciali specifici.

In Europa, gli idrocarburi (non disciplinati dal Regolamento F‐Gas), come R‐600 (iso‐butano) e R‐

290 (propano), sono refrigeranti comuni nei frigoriferi e nei congelatori per uso domestico,

nonché in piccole apparecchiature di refrigerazione per negozi (per esempio, vetrine frigorifero

collegate ad una presa di corrente). Sono anche in uso, comunque, unità contenenti gas fluorurati

(tipicamente R‐134a).

Nelle apparecchiature di refrigerazione di più grandi dimensioni, come quelle usate nei

supermercati (per esempio, vetrine frigorifero con sistemi di refrigerazione centralizzati), sono

ampiamente usati come refrigeranti gas fluorurati come R‐134a (HFC) e R‐404A (miscela di HFC).

Per le apparecchiature di condizionamento d’aria, i gas fluorurati sono ampiamente impiegati

come refrigeranti (per esempio R‐410A o R‐407C, entrambi miscele di HFC). Oltre agli HFC, nelle

apparecchiature più datate sono ancora usati gli HCFC come R‐22. Si utilizzano sempre più spesso

altri tipi di refrigeranti non disciplinati dal Regolamento F‐Gas, come R‐744 (CO2), R‐600A (isobutano),

R‐290 (propano), R‐1270 (propilene) e R‐717 (NH3).

Gas fluorurati come R‐134a (HFC) e R‐407C (miscela di HFC) sono impiegati principalmente come

refrigeranti in pompe di calore, mentre si utilizzano anche in questo campo con sempre maggior

frequenza refrigeranti alternativi non disciplinati dal Regolamento F‐Gas, come R‐744 (CO2), R‐

600A (iso‐butano), R‐290 (propano), R‐1270 (propilene) e R‐717 (NH3).

Tipi comuni di agenti estinguenti

In riferimento alla norma UNI 14520‐1 gli idrofluorocarburi da impiegare negli impianti di

spegnimento sono: HFC 227ea, HFC 23, HFC 125 e HFC 236fa normalmente utilizzato negli

estintori. I PFC contenuti in impianti più vecchi includono il perfluorobutano (PFC 3‐1‐10) e il

perfluorometano (PFC 14).

Tipi comuni di preparati o miscele contenenti gas fluorurati

Esistono almeno una sessantina di miscele/preparati a base di gas fluorurati, alcune delle quali

utilizzate come cariche circolanti nelle apparecchiature e nei sistemi contemplati dalla

dichiarazione in questione. Ciascuna miscela è classificata con un numero preceduto dalla lettera

“R” come nelle sostanze pure, ma in questo caso più sostanze in percentuali variabili costituiscono

i componenti della carica circolante.

Normativa riferita alla sanzione

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 16 – Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 842/2006, entro il 31 maggio di

ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli

operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore,

nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto

serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il

tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) una dichiarazione

contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi

all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta ufficiale

della Repubblica italiana.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o esportano più di una

tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano le informazioni di cui all'articolo 6,

paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 842/2006 in riferimento all'anno civile precedente.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono comunicate per via telematica, tramite il formato

elettronico pubblicato sul sito web della Commissione europea, alla Commissione europea stessa

e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), anche sulla base delle

informazioni di cui ai commi 1 e 3, elabora annualmente una relazione sulle emissioni di gas

fluorurati ad effetto serra e la mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web, nel rispetto

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195

Regolamento 842/2006 (CE) ‐ Articolo 6 (Relazione), paragrafo 4

….

4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti

contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella misura possibile, dati sulle

emissioni.


Frigorista Carpi
Inserita:

Mi stanno chiamando un sacco di clienti per sapere come devono fare.....

Certo che se quelli dell'ISPRA avessero mandato la comunicazione un po' prima e non a 10 giorni dalla scadenza avrebbero reso le cose un po' più semplice, ora ce da correre come dei matti per sistemare

i libretti dei ritardatari e di quelli che si sono "dimenticati" di farli aggiornare!!!

Inserita:
Definizione di operatore

Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento

tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento comunitario

842/2006; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato

operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento

tecnico dello stesso.

Visto quanto riportato sopra, in relazione all’identificazione dell’operatore, la normativa di

riferimento intende che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato

operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento

tecnico degli stessi.

N.B.

Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una

società esterna (tramite contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema,

la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.

Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza ad una

società esterna, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all’obbligo della

dichiarazione (rimane tuttavia la possibilità che la trasmissione delle informazioni può essere

comunque delegata alla società di manutenzione).

Secondo me questo è un punto molto importante, almeno per me,

ed in particolare questo

Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una

società esterna (tramite contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema,

la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.

Il tutto si concentra sulla parola "delega", noi abbiamo svariati impianti in manutenzione/assistenza con contratto scritto ma come deve essere questa delega?

Frigorista Carpi
Inserita:

Per quello che mi riguarda lo lascio fare al cliente, con tutti i libretti che ho in giro non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello perdere ore e ore a inserire ogni cliente e ogni apparecchiatura

nel registro online.

Inserita:
Per quello che mi riguarda lo lascio fare al cliente, con tutti i libretti che ho in giro non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello perdere ore e ore a inserire ogni cliente e ogni apparecchiatura

nel registro online.

Quoto :thumb_yello:

Ma come fai con i clienti a contratto? sul contratto hai scritto che sarà loro compito compilare il registro online? o non hai scritto nulla e lasci tutto al caso?

Frigorista Carpi
Inserita:

Esatto, contratti di manutenzione a cadenza ne ho pochi (solo a particolari clienti/settori) quindi vado in genere a chiamata.

Io mi limito ad avvertirli quando vedo che ritardano con la richiesta annuale, poi sono loro a decidere se vogliono procedere o no.

Frigorista modena
Inserita:

E' interessante notare, nelle quote citate da Davide, come si deleghi "a fatica", perché questa legge contro l'inquinamento atmosferico è stata fatta proprio per dare l'unica responsabilità al proprietario, che da buon padre di famiglia deve controllare, provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento della macchina frigorifera.

Insomma in caso di perdita di refrigerante per colpa e negligenza del proprietario, lui deve pagare civilmente e penalmente.

Per quello che riguarda le deleghe, io farei sempre fare il contratto da un avvocato, dato che si parla di leggi anche un po' contorte e alcuni passi sono un po' nebulosi, e un avvocato (ogni ditta o azienda ne ha uno) ci può saltare fuori meglio di un altro.

Frigo Carpi scusa, quando si parlava del refrigerante recuperato, dicevi che per evitare disagi al cliente lo prendi tu e lo porti alla discarica, pur non essendo compito tuo, prima dici

Per quello che mi riguarda lo lascio fare al cliente, con tutti i libretti che ho in giro non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello perdere ore e ore a inserire ogni cliente e ogni apparecchiatura

nel registro online.

, non è una noia anche questa per il cliente?

Ossia, lui sa bene quello che deve fare? alcuni di quelli ai quali lo faccio a malapena sanno di cosa sto parlando.

Frigorista Carpi
Inserita:

Modena, per il gas recuperato mi torna comodo portalo via altrimenti dovrei sborsare un sacco di soldi per delle bombole omologate da lasciare al cliente.... Quindi alla fine ho anche un "torna conto" mi costa meno fare uno smaltimento unico ogni tanto che acquistare una serie di bombole da lasciare al cliente.

Per la questione registrazione ISPRA proprio non ce la faccio..... sono da solo!!!! Spiego a grandi linee cosa deve fare il cliente e poi ci pensa lui, alla fine dei conti la responsabilità della dichiarazione deve essere sua.

Frigorista modena
Inserita:

Per ribadire il concetto che serve uno che sappia di legge, riporto un comunicato che mi è arrivato stamattina dal TUV, che chiarisce ancora meglio il fastidio di aggirare la responsabilità dell'operatore (PROPRIETARIO!!), che come nella conduzione delle caldaie potrebbe fregarsene del suo impianto.

Per cui si può delegare il manutentore ma non è così immediato come sembrerebbe, e questo è un dettaglio molto importante, anche ai fini legali perché si tratta, in teorico inquinamento ambientale, di reato molto grave.

Preme sottolineare che un contratto di manutenzione tra i due soggetti, (tecnico manutentore e titolare dell’impianto), non consegue la responsabilità del frigorista, (manutentore), agli obblighi dell’Art. 16 comma 1.

Come abbiamo già riportato nella precedente mail, tenuto conto della complessità dell'installazione e dell'importanza del corretto funzionamento delle apparecchiature/sistemi/impianti, per le operazioni di manutenzione o di riparazione, la proprietà ricorre spesso a contratti con imprese di assistenza. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.

Da questo consegue che, un semplice contratto di manutenzione tra i due soggetti, non costituisce di per sé la responsabilità del tecnico (impresa/frigoristi) agli obblighi pertinenti al proprietario dell’impianto. Solo un contratto specifico tra le parti, dovrà disciplinare le responsabilità che entrambe vorranno assumersi.

Inserita:
agli obblighi dell’Art. 16 comma 1

Si riferisce alla 842/2006?

Inserita:

Questa legge non la conoscevo :P

Porc... ce ne sempre una...

Frigorista modena
Inserita:

Per quello ci vuole un avvocato se si stipulano certi contratti...altrimenti si deve scrivere non a questo Forum, ma a forum di Rita dalla Chiesa.

Inserita:

Ciao una cortesia , un commerciante che possiede un clima al di sotto dei 3KG sempre se ho capito bene,

non deve fare nessuna dichiarazione, la cosa e rivolta a impianti al di sopra dei 3 KG. ???

ciao luciano

Frigorista modena
Inserita:

Certo solo sopra i tre chili ovunque siano, perché sempre refrigerante si tratta e inquina sia in un frigo che in un clima.

Inquinano anche due chili e novecentonovantanove grammi intendiamoci, ma il registro si deve compilare dai tre in su, non fosse altro che sotto i tre chili il recuperatore fatica a recuperare e per quantità ancora più piccole proprio non ce la fa e purtroppo non resta che immetterlo nell'aria, a meno di trovare un ambientalista che si offra di purificarlo lui stesso inalandolo e filtrandolo con i suoi polmoni.

Inserita:

ciao frigorista siamo mattinieri, ;)

mi stai dicendo che non e possibile recuperare in uno split da 900 grammi, ?????

e che quindi si sarebbe costretti a scaricare in atmosfera ????

Frigorista Carpi
Inserita:
mi stai dicendo che non e possibile recuperare in uno split da 900 grammi, ?????

e che quindi si sarebbe costretti a scaricare in atmosfera ????

Assolutamente no. Diciamo che su 900 grammi al massimo 50 non riesci a recuperarli.

Te lo dico per esperienza, poi dipende dal recuperatore, quello che ho io della wigam fa anche l'auto svuotamento quindi ne perdo pochissimo.

Frigorista modena
Inserita:

Ha ragione frigo carpi, ho solo riportato il motivo per cui, a detta loro, non serve il registro sotto i tre chili, anche se 500 grammi ovviamente inquinano.

Fosse per me lo farei per tutte le quantità.

Inserita:

Assolutamente no. Diciamo che su 900 grammi al massimo 50 non riesci a recuperarli.Te lo dico per esperienza, poi dipende dal recuperatore, quello che ho io della wigam fa anche l'auto svuotamento quindi ne perdo pochissimo.



Ok ora la cosa e chiarissima, diciamo che finche o del liquido riesco a recuperare, poi una volta esaurito il liquido............


il recupero diventa difficoltoso man mano che si abbassa la pressione, e tutto non si recupera. Come avevo sempre capito.

Ovviamente una macchina da 500 Kg la quota che non si recupera sara superiore di molto dei 50 grammi.

Il resto sono termini di legge, che giusti o sbagliati, o discutibili, ma quelli sono .................per il momento.

Inserita:
altrimenti si deve scrivere non a questo Forum, ma a forum di Rita dalla Chiesa.

:superlol:

a meno di trovare un ambientalista che si offra di purificarlo lui stesso inalandolo e filtrandolo con i suoi polmoni.

:roflmao:

..me fai morì :superlol:

Frigorista Carpi
Inserita: (modificato)
Ovviamente una macchina da 500 Kg la quota che non si recupera sara superiore di molto dei 50 grammi.

Dipende, se lo lasci tutta una giornata a recuperare soprattutto quando c'è caldo vedrai che ci rimane pochissimo..... Anche se fossero un paio di chili su 500 è un ottimo risultato.

I miracoli nonostante tutte le leggi non si possono ancora fare. :smile:

ISPRA:

Comunque hanno prorogato di un altro mese..... Ci vuole dei fenomeni a pensare che in 10 giorni si sarebbero tutti messi in regola!!

Modificato: da Frigorista Carpi

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