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Software Di Programmazione - liberi professionisti


MrC

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Secondo me il discorso è in questi termini.

Nella gran parte dei casi io non acquisto il software, ma il diritto a goderne (ammesso che sbattere la testa su dei prodotto pieni di bug sia un godimento). Ora questo diritto me lo può concedere solo il proprietario dell'opera d'ingegno, che evidentemente ne dispone de jure. E' un po' come se io fittassi un'appartaento "a vita" pagando solo una una tantum iniziale. E' evidente che io dispongo del bene come se fosse mio, ma in realtà l'ho solo locato e non posso certo venderlo o tantomeno subaffittarlo senza il consenso del proprietario. Il paragone calza meglio se l'appartamento fosse fatto in modo che dopo qualche anno di deteriora (obsolescenza) e diventa praticamente inservibile.

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Ragazzi , secondo me qua viene fuori una discussione che può raggiungere i 100 post senza aver cavato un ragno dal buco .

Sostanzialmente un ex professionista , che ormai ha concluso la sua attività da anni, mi potrebbe dare lo step 7:

scatola, dischetto di autorizzazione con 1 chiave, foglio con l'ologramma di licenza .

Non mi chiede nulla, ma almeno una cena gliela offro , in cambio ...

Io lavoro da dipendente, ma vorrei prendermela per un ipotetico futuro da libero professionista (non si sa mai).

Faccio tutto per niente secondo voi ?

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  • 3 weeks later...

ciao a tutti

Molto gentilmente la rivista altroconsumo mi ha inviato una risposta

al quesito che avevo inviato loro (attinente a questa discussione).

la risposta abbraccia vari aspetti del software e l'ultimo punto risponde pienamente

ai nostri dubbi.

Ecco la loro risposta:

Egregio Signor Valeri,

abbiamo ricevuto la Sua mail del 17 dicembre scorso e, scusandoci per il ritardo con cui Le rispondiamo, Le siamo grati per l'attenzione e la fiducia che ha rivolto alla nostra associazione.

Abbiamo considerato attentamente il quesito che ci ha sottoposto ed al riguardo osserviamo quanto segue:

- dal gennaio 1993 la legislazione italiana tutela il software: il DPR 518/1992 che ha recepito la Direttiva CEE 91/250 in materia di tutela giuridica del software, ha infatti introdotto una serie di fondamentali modifiche all'originaria Legge sul Diritto d'Autore n. 633/1941. In seguito, la tutela del software è stata ulteriormente rafforzata dalla L. 248/2000 . Proprio per quanto attiene la tutela dei programmi per elaboratore, l'art. 171-bis sanziona penalmente coloro che violano la legge con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da lire 5 milioni a 30 milioni di vecchie lire. Inoltre la legge prevede a favore del titolare dei diritti azioni civili più incisive e una sanzione amministrativa pecuniaria per chi acquista software non originale. Quest’anno poi, con il D. Lgs. 68/2003, il legislatore ha definitivamente recepito le indicazioni contenute nella Direttiva 29/2001/CE sull’armonizzazione della disciplina del diritto d’autore, innovando la legislazione in materia: il decreto introduce novità sui sistemi anticopia e definisce le sanzioni per chi riproduce un’opera evitando tali sistemi di protezione;

- in linea di massima l'accordo di licenza (license agreement) è il testo che specifica i limiti di utilizzo del software (installazione ad es. su un solo pc piuttosto che su una o più macchine, utilizzo solo in ambito privato o quant'altro);

- solitamente i produttori del software definiscono vari sistemi per identificare il software originale: si va da ologrammi sulla superificie del CD che costituisce il supporto su cui viene distribuito il programma, all'incollaggio di una carta filigranata sulla confezione originale, alla comunicazione (con varie modalità) di codici alfanumerici da inserire ad un dato momento della procedura di installazione: la modalità è definita formalmente nell'accordo di licenza;

- il problema del cosiddetto "sofware abbandonato" (abandoned software) comincia ad essere molto sentito: al momento, però, non ci sembra che alcuna azienda abbia inteso concedere l'utilizzo gratuito del proprio software ormai obsoleto e per il quale non viene fornita alcuna assistenza o aggiornamento (ad es. Microsoft non consente per ora la riproduzione e diffusione delle versioni di Office (o suoi componenti) obsolete come potrebbe essere per esempio Word 2.0 per Win 3.1); (il caso è diverso dalle aziende o organizzazioni che distribuiscono intenzionalmente senza oneri il codice sorgente, codice che ben può essere contenuto in una versione "pacchettizzata" venduta ad un certo prezzo come succede ad es. per Linux o Open Office.org)

- il cosiddetto "reverse engineering" ossia la ricostruzione ed elaborazione del codice sorgente è in solitamente assolutamente vietato dagli accordi di licenza;

- la cessione del software acquistato a suo tempo è possibile cedendo la licenza, ossia consegnando all'acquirente i dischi originali e l'eventuale contratto scritto cartaceo se esistente (e naturalmente disintallando il software dalla propria macchina).

Augurandoci di averLe fornito utili indicazioni, a Sua disposizione per ogni chiarimento ritenga necessario, gradisca i nostri migliori saluti.

ALTROCONSUMO

Servzio Soci - Consulenza Giuridica

Ringrazio la gentila signora Letizia che mi ha risposto.

Dario Valeri

Modificato: da Dario Valeri
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